Nell’Europa odierna, priva di frontiere interne, una gestione coordinata dell’immigrazione è essenziale. Dal 1999 l’Unione Europea si è posta questo obiettivo sotto gli auspici del trattato CE. La Commissione ritiene tuttavia che i risultati attuali non siano soddisfacenti. Una politica comune europea è questione nevralgica per fornire un quadro attuativo coerente. Conservare l’integrità dello spazio Schengen è fondamentale. Occorre pertanto rafforzare la gestione delle frontiere esterne e sviluppare politiche di controllo frontaliero coerenti con quelle relative al controllo doganale e alla prevenzione di altre minacce per la sicurezza. E’ necessario inoltre sviluppare una politica coerente di lotta contro l’immigrazione illegale e la tratta di essere umani. Devono essere implementate misure contro il lavoro non dichiarato e illegale e per proteggere le vittime della tratta di persone. Dall’Ottobre del 2005 è operativa l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione alle frontiere esterne degli Stati membri dell’ Unione europea. La sua funzione è quella di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, coordinando la cooperazione tra gli Stati in materia di immigrazione e attraverso trasfrontaliero e di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle frontiere.
Nell’assolvere a tali funzioni l’Agenzia opera nel rispetto delle disposizioni previste ex art. 7 del regolamento (CE) n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004 che istituisce un’agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea. La proposta in esame mira a realizzare importanti modifiche concernenti l’organizzazione e le funzioni dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli stati membri dell’ Unione europea (Frontex). La proposta, in particolare, muove in direzione di un sensibile rafforzamento dell’Agenzia, ampliandone gli spazi di manovra rispetto agli Stati membri e rafforzando la cooperazione con i Paesi terzi accrescendo le competenze di Frontex nelle operazioni di rimpatrio.
Tra gli obiettivi che si pongono in primo piano: (a) il rafforzamento della sinergia tra Paesi terzi e Frontex e l’ integrazione con le altre agenzie europee, in particolare Europol. (b) Si stabilisce altresì l’apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e l’acquisizione diretta di attrezzature da parte di Frontex, tramite acquisto/locazione finanziaria, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi. (c) Vengono stabilite norme più dettagliate in merito al registro centrale del parco attrezzature che l’Agenzia dovrà tenere e che contiene un numero minimo di attrezzature per tipo. (d) Viene poi previsto un meccanismo obbligatorio per il quale gli Stati membri dovranno contribuire annualmente al parco attrezzature tecniche con un numero minimo di attrezzature determinato entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia. (e) Oltre al contributo degli Stati membri, è prevista la possibilità per Frontex di acquistare o affittare in leasing le sue attrezzature nell’ambito del suo bilancio attuale, previa analisi dei costi-benefici. Il numero minimo di attrezzature per tipologia, le modalità di invio e di rimborso dei costi di invio sostenuti dagli Stati membri da parte dell’Agenzia, sono decisi annualmente dal consiglio di amministrazione di Frontex, al quale quest’ultima dovrà riferire mensilmente. (f) Si prevede ancora che l’ Agenzia possa avviare direttamente, e non su input, operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne. (g) È, infine, stabilito che Frontex possa coordinare l’organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, decidendo se finanziare o cofinanziare le operazioni e i progetti di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio.
Da un’attenta lettura della proposta in esame appare evidente, tuttavia, la necessità di chiarire ulteriormente il quadro giuridico nel cui ambito vengono effettuate queste operazioni– ivi comprese le problematiche connesse alla responsabilità degli Stati membri in materia di protezione – derivanti dal diritto comunitario e dagli strumenti internazionali o regionali sui diritti dei rifugiati o i diritti dell’uomo e le responsabilità internazionali dei paesi terzi (paesi di origine o di transito e Stati di bandiera), nonchè tutta una serie di questioni che necessitano approfondimenti aggiuntivi: in primo luogo, appare poco chiara la questione che attiene all’esatta delimitazione delle responsabilità dello Stato ospitante nelle operazioni congiunte, soprattutto per le operazioni di emergenza: alle squadre di intervento Frontex dovrebbero essere demandate tutte quelle operazioni concernenti non solo l’intervento di mero soccorso, ma anche quelle di accoglienza, di assistenza tecnica, di rimpatrio.
Allo stato attuale, peraltro, il ruolo di Frontex nell’ambito di queste operazioni non è sufficientemente chiaro e andrebbe pertanto definito con maggiore dettaglio. L’attività di coordinamento nell’ ambito delle operazioni congiunte non appare sufficientemente regolamentata in quanto il regolamento 2007/2004 non contiene disposizioni su come vadano preparate, condotte e valutate le operazioni Frontex. Ulteriori problematiche toccano inoltre la cooperazione con i paesi terzi, la quale risulta inefficiente tanto che Frontex non può assistere tali paesi in modo adeguato, nonché il trattamento dei dati personali nell’analisi dei rischi, atteso che, allo stato dell’ arte, Frontex non dispone della facoltà di raccogliere e trattare alcuni tipi di dati che invece gioverebbero ai fini del sostegno operativo agli Stati membri.
Anche le operazioni di rimpatrio necessitano di un sostegno maggiore di Frontex, come richiesto dagli stessi Stati membri, sostegno che dovrebbe essere giuridicamente riconosciuto. Infatti, nella prassi, Frontex svolge già azioni di coordinamento, ma il regolamento (CE) 2007/2004 menziona solo l’attività di “assistenza”. Va segnalato, peraltro, che Frontex non dispone attualmente di competenze specialistiche per valutare la capacità dei singoli Stati a gestire le frontiere e a far fronte alle minacce, né a individuare le carenze nell’applicazione delle norme UE, anche in materia di diritti fondamentali. La proposta prevede inoltre il conferimento in favore dell’ Agenzia Frontex del mandato per la raccolta e il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa UE. Viene altresì stabilito l’obbligo di applicare i principi di sicurezza per le informazioni classificate e di trattare quelle non classificate in base ai criteri stabiliti dalla Commissione europea. Per quanto concerne poi il profilo prettamente economico delle operazioni rileva l’ esigenza di garantire maggiore sostegno economico agli Stati direttamente impegnati nelle operazioni di accoglienza degli immigrati intercettati.
Stante poi l’obbligo in capo agli Stati membri di fornitura di attrezzature per una specifica missione, sorge la necessità di stabilire un criterio distributivo delle risorse erogate dall’Agenzia in favore degli Stati ospitanti. Gli Stati membri sono tenuti a inviare guardie di frontiera per una specifica missione a meno che non si trovino essi stessi a dover affrontare una situazione eccezionale che impedisca loro di adempiere agli obblighi nazionali. Le squadre, in base a quanto previsto dalla presente proposta, interverranno sotto la guida dello Stato membro in cui saranno inviate (Stato membro richiedente). Potranno effettuare controlli e sorveglianza alle frontiere conformemente al Codice frontiere Schengen e avranno grosso modo gli stessi poteri delle guardie di frontiera dello Stato membro richiedente. Altra modifica introdotta riguarda il conferimento a Frontex di un mandato per la raccolta e il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa UE. Inoltre, viene stabilito l’obbligo di applicare i principi di sicurezza per le informazioni classificate e di trattare quelle non classificate in base ai criteri stabiliti dalla Commissione europea.
Per quanto riguarda, infine, le operazioni di rimpatrio, la proposta conferisce a Frontex, accanto alle funzioni di assistenza, anche quelle di coordinamento, su richiesta degli Stati membri. Inoltre, conferisce all’Agenzia la facoltà di finanziare o cofinanziare tali operazioni mediante il proprio bilancio o i programmi dell’UE, purché esse rispettino la Carta dei diritti fondamentali. Nell’espletamento delle operazioni di rimpatrio, Frontex dovrà infatti mettere a punto un codice di condotta che, oltre a definire gli aspetti logistici e le procedure standard, garantisca il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In occasione di un’ audizione tenuta presso la Camera dei Deputati e avente ad oggetto le politiche e le iniziative dell’ Unione europea in materia di immigrazione, controllo delle frontiere ed asilo, il Commissario europeo per gli Affari interni Cecilia Malmstrom, ha evidenziato la necessità di un maggiore e crescente coinvolgimento degli stati membri in materia di asilo e migrazione, nel rispetto delle competenze dei singoli stati membri.
L’ azione dell’ Ue muove in direzione della ricerca di strumenti sempre più efficaci per il coordinamento delle politiche in materia di immigrazione al fine del raggiungimento del triplice obiettivo della prevenzione, dell’ accoglienza e della tutela dei migranti, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione Onu in materia di immigrazione e della Carta dei diritti dell’uomo. E’ stata tuttavia evidenziata la carenza, allo stato dell’ arte, di una efficace normativa in materia e, di conseguenza, la necessità di una maggiore armonizzazione delle pratiche nazionali per l’asilo e di un rafforzamento della solidarietà intra-comunitaria, nonchè il potenziamento dei controlli nelle frontiere esterne e l’attuazione di una politica in sintonia con i principi di solidarietà e di non respingimento degli immigrati. Infine è stata ribadita l’importanza del rafforzamento nella cooperazione con i paesi terzi (sia di origine che di transito)e l’importanza strategica di raggiungere rapporti sempre più collaborativi e di proficuo dialogo con paesi africani e del medio oriente, in primis Marocco, Libia e Turchia.
L’obiettivo auspicato dovrebbe consistere nella creazione di un sistema comune nel rispetto delle competenze dei singoli stati membri in materia di asilo e di migrazione. Il Commissario si è soffermato in particolare ad analizzare alcune questioni. In primis il fenomeno della c.d. immigrazione “irregolare” nell’ Ue. A tal proposito, il Commissario ha sottolineato la necessità per gli stati membri di adottare concrete misure di contrasto,ed auspicando l’ adozione in concreto , da parte dei singoli stati membri di procedimenti a carattere nazionale. Ha dichiarato come, allo stato attuale, non si disponga di dati certi sul numero attuale di immigrati irregolari nell’ Ue. Tra le varie misure di contrasto attuabili Il commissario ha suggerito la procedura del “rimpatrio volontario”, quale soluzione ottimale al fenomeno dell’ immigrazione, rimarcando il ruolo svolto, a tal proposito, dall’ agenzia europea Frontex nel favorire il ritorno in patria di tali categorie di immigrati (operazioni di rimpatrio). In secondo luogo la lotta alle operazioni di riciclaggio.
Il commissario ha ribadito l’ efficace politica di contrasto sinora intrapresa dall’Ue avverso la piaga dell’economia “sommersa”, ricordando come l’Ue, in passato,abbia già adottato efficaci contromisure contro tale fenomeno, contenute nella direttiva sul riciclaggio e in quella sulla confisca dei beni patrimoniali. La necessità di una lotta più efficace a livello transnazionale, mediante il coordinamento tra le varie legislazioni. L’attuazione di una politica di azione e di contrasto avverso la criminalità collettiva. Inoltre c’è la necessità di una cooperazione forte con i Paesi terzi. E’ stata ribadita l’ importanza e la necessità di una cooperazione crescente con tali paesi. In particolare, a proposito di rapporti Ue-Libia, pur sorgendo la necessità in un rapporto ancor più organico con tale Paese, costituisce un dato di fatto ormai incontestablile la crescente collaborazione tra i due Paesi in materia di asilo, governance delle operazioni di rimpatrio e assistenza. Infine, sulla questione dei contributi e dei finanziamenti delle operazioni da parte degli stati membri, è stato sollevato il problema dell’ entità del contributo da imporre ad ogni singolo Stato. Sotto questo profilo ha auspicato l’ adozione del principio di proporzionalità.