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Pubblichiamo un paper del Max Planck Institut sul regime delle intercettazioni in Germania. Il testo, che risale al 2007, evidenzia come a fronte di un aumento delle intercettazioni solo una parte di esse ha poi avuto successo da un punto di vista processuale. Un risultato relativamente deludente visti anche i costi molto dispendiosi di questi mezzi di prova. Leggi anche: La disciplina delle intercettazioni in Germania dopo la riforma del 2007, e ancora Europa intercettata.  

Le intercettazioni rappresentano alcune delle più importanti e segrete misure di indagine. In uno studio sono state analizzate sia le intercettazioni secondo i paragrafi 100a e 100b del Codice di Procedura Penale (l’articolo fa riferimento al Codice di procedura penale tedesco, ndr) sia i controlli acustici nelle abitazioni secondo i paragrafi 100c I Nr. 3 sempre del Codice di Procedura Penale. Nella ricerca qui presentata, sono stati analizzati gli atti di 611 procedimenti penali dal 1998 e sono stati intervistati circa 6000 professionisti. 

La sorveglianza del traffico telefonico. A causa del costante conflitto tra la difesa dei diritti fondamentali e della persona e del segreto delle telecomunicazioni da una parte e della necessità di un’accusa efficiente dall’altra, il gruppo di ricerca in Criminologia del Max-Planck-Institut, nell’ambito del Diritto penale comparato ed internazionale, ha realizzato un’ampia ricerca sulla realtà del diritto ed efficienza del controllo delle intercettazioni secondo i paragrafi 100a e 100b del Codice di Procedura Penale e altre segrete misure di indagine. Gli obiettivi principali dello studio si basano sull’analisi dell’estensione delle intercettazioni confrontata con la frequenza del loro utilizzo, con la scadenza e la durata del controllo. Accanto a ciò vengono considerate le possibilità di influenza da parte della polizia dell’avvocatura di stato e del magistrato inquirente nella decisione finale. Vengono così tematizzati i problemi legati allo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, ma anche ai cambiamenti delle strutture criminali e all’adattamento dei comportamenti dei colpevoli stessi. Un ulteriore parte del presente studio è dedicato alla valutazione, per scopi di accusa, del controllo acustico nelle abitazioni. Questo strumento di controllo è diventato noto con la definizione di “intercettazioni selvagge” ed è legato ai più discussi episodi politico-criminali degli ultimi decenni.

Punto di partenza è stata l’analisi dei procedimenti con intercettazioni a partire dal 1998. Sono stati presi in considerazione gli atti di 611 procedimenti penali con 1488 accusati e 2035 ordinanze secondo i paragrafi 100a e 100b del Codice di Procedura Penale che si riferiscono a 3176 linee telefoniche. Al fine di avere un primo quadro d’insieme è stato creato un formulario inviato a circa 6000 professionisti della polizia, dell’avvocatura di stato, dei tribunali penali e degli avvocati difensori. Dopodiché sono stati intervistati 51 esperti di pratiche giuridiche (tra questi anche investigatori) sulle questioni più discusse riguardo alle intercettazioni.

La ricerca sul controllo delle abitazioni era collegata alle ricerche sulle intercettazioni e la loro attuale importanza è evidente, in particolare, prima del contesto venutosi a creare dopo la decisione del giudice costituzionale presa il 3 Marzo 2004 e che riguarda le “intercettazioni selvagge” e le intercettazioni preventive.

Aumento delle intercettazioni. In Germania, negli ultimi anni il numero delle misure di controllo secondo i paragrafi 100a e 100b della procedura penale e il numero di procedimenti con intercettazioni è costantemente aumentato. Se si considerano i dati dell’aumento della criminalità e dell’aumento del mercato delle telecomunicazioni risulta che l’aumento delle intercettazioni non può essere giustificato con l’aumento della criminalità e dell’utilizzo di questo mezzo per contrastarla. E’ comunque da rilevare una connessione tra lo sviluppo del mercato della telefonia mobile e la crescita dell’intensità del controllo.

Il controllo delle intercettazioni. Soltanto lo 0,4 per cento delle richieste effettuate da parte dall’avvocatura di stato, di procedere all’utilizzo delle intercettazioni, sono state poi respinte dal giudice per le indagini preliminari. Dalle interviste e dai risultati di un precedente studio di Backes dell’Università di Bielefeld e di un’altra ricerca, fatta da Kinzig, del Max-Plack-Institut, nell’ambito del diritto penale comparato ed internazionale, risulta evidente che il termine “informali” significa che i rigetti non documentati non hanno alcun ruolo negli atti processuali. Il 47 per cento delle risoluzioni giudiziarie o non avevano attuazione alla sussidiarietà o si accontentavano della riproduzione letterale della legge. Nel 24 per cento delle ordinanze da parte del giudice si trova la copia che l’avvocatura di stato aveva presentato.

Poliziotti, avvocati di stato e giudici si sono espressi per mantenere immutata la riserva del giudice, mentre i difensori volevano considerarla in modo estensivo. Non soltanto gli avvocati difensori, ma anche alcuni giudici, avvocati di stato e poliziotti hanno criticato i contenuti di fondatezza, attribuendo alla polizia il nucleo centrale dei lavori di motivazione ed hanno considerato i motivi della decisione presentati al giudice come troppo parziali.

Intercettati e comunicazione dell’intercettazione. Le intercettazioni sono state applicate per il 32 per cento su linee telefoniche utilizzate (esclusivamente) da terzi come intestatari o utilizzatori. Nel 38 per cento dei casi, dagli atti non si evince se terzi e colpevoli si trovino in un rapporto di reciprocità. Non è stato possibile stabilire una differenza tra colpevoli e persone contattate. Per l’estensione del controllo viene indicata soltanto una stima che è stata inserita nelle indicazioni del governo nazionale agli interessati (5764 senza referente) e in valutazioni che si deducono da 1.500.000 di interessati. Partendo dal presupposto che intestatari o utilizzatori della linea – che in media sono 2,4 colpevoli e 4,8 non colpevoli per procedimento – e da 2705 procedimenti con intercettazioni, nel 1998 risulta che 19.476 persone sono state intercettate (senza un interlocutore abituale).

Per il 15,3 per cento delle linee telefoniche, negli atti, è stato documentata la comunicazione del colpevole o dell’intestatario della connessione. In un ulteriore 10,5 per cento dei casi si evincerebbe una ulteriore acquisizione tramite un’analisi degli atti o durata negli interrogatori. Nel 6,6 per cento dei casi è stata omessa una comunicazione in considerazione del rischio di compromettere altre indagini. Per il 67.7 per cento delle linee telefoniche non era chiaro dagli atti che una qualche persona fosse stata messa a conoscenza del controllo. 

Catalogo dei reati. Dalle interviste risultano indicazioni sulle mancanze che i professionisti vedono nella semplice lista del catalogo dei reati, a cui viene rimproverata eterogeneità e contraddizioni di valore in confronto ad altri cataloghi. Inoltre, gli stessi professionisti della polizia e dell’avvocatura di stato hanno segnalato un certo automatismo nella proposta e nella richiesta dell’utilizzo delle intercettazioni, nel momento in cui si apre la lista dei reati: un esame delle ulteriori condizioni molto spesso non sarebbe giudicato necessario poiché soltanto la funzione del catalogo garantisce già la proporzione delle misure delle pene. Inoltre il catalogo contiene le modalità con cui si commettono i reati che spesso potrebbero essere verificati soltanto attraverso le intercettazioni. Ciò nonostante il 39,7 per cento degli intervistati tramite il formulario ritiene di non modificare il catalogo, mentre il 16,4 per cento vi rinuncerebbe in favore di una generale e rigida formulazione.

Durata delle misure di controllo. La durata delle misure di controllo che secondo i termini stabiliti dalla legge è, al massimo, di tre mesi è rimasta tale in circa tre quarti delle richieste sulle disposizioni del giudice e delle corrispondenti conclusioni. L’effettiva durata ammonta, nel 71 per cento dei casi, al massimo di due mesi.

Il successo delle intercettazioni nel procedimento istruttorio. Nei 611 procedimenti con intercettazioni sono indicati 2650 casi in cui le stesse, nel procedimento istruttorio, hanno avuto successo. Queste si distribuivano in 376 procedimenti, dunque appena il 62 per cento di tutti i procedimenti con intercettazioni presi in considerazione dalla ricerca. Se si analizzano le quote di successo di questi procedimenti in rapporto alla lista dei reati si determinano forti fluttuazioni. In confronto alla criminalità classica (per esempio assassinio o omicidio), nella cosiddetta “criminalità di transizione” ci sono alte probabilità di successo.

In appena il 62 per cento di tutti procedimenti, le intercettazioni presentano un qualche risultato positivo. Questo significa però anche che in circa il 38 per cento dei casi non risulta alcun successo dall’utilizzo delle intercettazioni. Le intercettazioni hanno più successo nei procedimenti contro persone conosciute ed in casi in cui ci sono più colpevoli che in quelle nei confronti di persone sconosciute e di colpevoli singoli. E’ stato inoltre determinato che nei processi senza successo molto spesso reati come omicidio o assassinio e furto o estorsione sono rappresentati come casi singoli nella lista dei reati stessi.

Accanto a condizioni esterne sono da considerare tra le cause dell’insuccesso in particolare tre motivi: l’utilizzo delle intercettazioni attraverso un “evento di revisione” (per esempio l’inaspettata cattura del colpevole indipendentemente dalla intercettazioni), le cosiddette condizioni interne (il colpevole è consapevole di essere intercettato e si comporta di conseguenza) ed, infine, casi nei quali non vale la pena andare avanti nonostante le intercettazioni. Inoltre c’è un considerevole numero di procedimenti nei quali la significatività delle intercettazione è risultata dubbia. Questi casi si caratterizzavano per una vaga situazione di sospetto all’inizio, un veloce uso delle intercettazioni e un’appartenenza alla categoria del reato di infrazione contro la legge sugli stupefacenti.

Ruolo delle intercettazioni nell’accusa, nell’udienza principale e nel giudizio. E’ stato stabilito che i testimoni rappresentano chiaramente, con circa il 26 per cento, la gran parte dei mezzi di prova nell’atto di accusa. Appena nel 16 per cento dei casi è citato l’utilizzo delle intercettazioni. Nell’ambito della valorizzazione della prova all’interno del giudizio, le intercettazioni vengono prese in considerazione soltanto all’incirca nel 16 per cento di tutti gli accusati, proprio nella gran parte di casi dove le intercettazioni sono state introdotte nell’udienza principale (circa il 93 per cento). Una delle cause decisive per il risultato relativamente deludente delle intercettazioni è il fatto che esse sono un mezzo di prova molto dispendioso. Di conseguenza si rinuncia al loro utilizzo in ulteriori  passaggi del procedimento qualora ci siano a disposizione altri sufficienti mezzi di prova.

Conclusioni. La verifica delle intercettazioni attraverso il giudice delle indagini preliminari è quantomeno da dubitare in considerazione dei contenuti di fondatezza e della rapidità delle decisioni. Un problema che non si riferisce esclusivamente alle intercettazioni. Si tratta più in generale della separazione di competenza nel procedimento di indagine, della riserva del giudice e della conformazione del sistema di indagine giudiziaria. Dalla motivazione dell’utilizzo delle intercettazioni non è sempre chiaro perché le connessioni a terzi non colpevoli vengono incluse nel controllo. L’attuale obbligo di rendere nota l’intercettazione deve essere compresa in modo più chiaro in riferimento al cerchio di referenti sia di chi dà le informazioni sia di chi le riceve. La precisazione deve corrispondere alle regole costituzionali ed, inoltre, essere adattata al caso concreto.

Il catalogo della § 100a del Codice di procedura penale sembra necessitare una riforma (Le  norme § 100a e § 100b effettivamente sono state modificate con due interventi legislativi: la legge di riforma della disciplina sulle intercettazioni telefoniche e su altre misure investigative nascoste, nonché di attuazione della Direttiva 2006/24/CE del 21 dicembre 2007, ndr). Devono essere essenzialmente discussi tre modelli: la rinuncia totale di un catalogo e l’utilizzo di una formulazione generale, la rielaborazione del catalogo o, infine, modelli di combinazioni dal catalogo delle formulazioni generali.

In considerazione dell’effettiva durata delle intercettazioni per un massimo di circa due mesi, in confronto alla disposizione di tre mesi, sembra essere ragionevole ridurre la durata massima delle intercettazioni a due mesi. Deve restare la possibilità di un prolungamento, in caso le richieste sulla fondatezza vengano analogamente sollevate.

Le intercettazioni rappresentano uno strumento di indagine irrinunciabile in relazione al loro effettivo successo. Nondimeno il loro impiego non è stato ragionevole in una non trascurabile parte dei procedimenti ed è questo che rende necessario un migliore utilizzo.

I costi delle intercettazioni come anche l’effettivo utilizzo di esse restano ancora poco chiari anche dopo la ricerca del Max-Planck-Institut e dell’Università di Bielefeld. Da uno sguardo all’estero è evidente l’ampia diffusione dei controlli che accompagnano la crescita delle intercettazioni con relazioni a commissioni, al difensore civico e al Parlamento. Simili obblighi di relazionare sembrano ragionevoli anche per le intercettazioni e potrebbero tendere ad un’accettazione della responsabilità politica per lo sviluppo dell’intensità del controllo, che potrebbe soltanto aumentare con il consenso delle misure grazie ai suoi critici.

Letteratura di riferimento

J. Kinzig, Die rechtliche Bewältigung von Erscheinungsformen organisierter Kriminalität, Ducker & Humblot, Berlin 2004.

H.-J. ALbrecht, C. Dorsch, C. Krüpe, Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPO und anderer verdeckter Ermittlunsmaßnahmen, Forschung aktuelle –research in Brief Nr. 17. Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Br. 2003

C. Dorsch, Die Effizienz der Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPO, Max Plack-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Br. 2005

H. Meyer-Wieck, Rechtswirklichkeit und Effizienz der akustischen Wohnraumüberwachung (“großer Lauschangriff”) nach § 100c I Nr. 3 StPO, Forschung aktuelle – research in Brief Nr. 24. Max-Palck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Br. 2004.

Tratto da Max-Planck-Institut

Traduzione di Ubaldo Villani-Lubelli