Privacy Policy Cookie Policy

Il Governo ha presentato il disegno di legge riguardante le “misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione”. Niente di nuovo quanto alla tecnica normativa: riforma del codice penale, del codice di procedura penale, della legge penitenziaria, della normativa sulla responsabilità degli enti, nonché di alcune previsioni del codice civile.

Gli elementi della riforma vengono introdotti attraverso modifiche mirate dei dati normativi esistenti in relazione all’intera tipologia dei reati contro la pubblica amministrazione.

Non si registrano inediti sul piano delle scelte penalistiche: inasprimento di alcune pene per renderle omogenee tra le diverse fattispecie (art. 318 cp in relazione alla corruzione per l’esercizio della funzione); ridefinizione di alcune ipotesi criminose (traffico di influenze illecite, art. 346-bis, con abrogazione del delitto di millantato credito, art. 346); allargamento alla dimensione internazionale dei reati contro la pubblica amministrazione; inasprimento delle sanzioni a carico delle persone giuridiche e delle società.

Anche sotto il profilo procedurale, niente di nuovo: superamento della procedibilità a querela; superamento della richiesta o dell’istanza per la possibilità di procedere all’accertamento ai fini della confisca anche in caso di prescrizione dichiarata in grado di appello. Non può ritenersi una novità la possibilità di operare attraverso azioni sotto copertura per l’opera di contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9 comma 1 della legge 146 del 2006. Come già evidenziato dalla disciplina del trojan (captatore informatico) e dalla procedura di prevenzione (cd legge antimafia), la normativa per il contrasto dei reati contro la P.A. viene omologata a quella nei confronti della criminalità organizzata e anti-terrorismo.

Non può ritenersi un inedito neppure l’argomento di quanto si dovrà versare con la condanna rispetto non solo alle utilità scambiate ma anche all’ammontare promesso. Anche la modifica delle norme sull’ordinamento penitenziario si connota nel segno della continuità: i reati contro la pubblica amministrazione sono inseriti nel comma 1 art. 4bis della legge n. 354 del 1975, con conseguente esclusione dei benefici penitenziari.

La prima significativa novità del disegno di legge è costituita da una inedita ipotesi di causa di non punibilità in caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione, per l’inadeguatezza dei mezzi investigativi. All’art. 323-ter cp si prevede che sia non punibile chi prima dell’iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cpp, e comunque entro sei mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare le fonti di prova del reato e individuare gli altri responsabili. Deve essere, altresì, messa a disposizione l’utilità percepita o l’equivalente.

La vera novità, tuttavia, è costituita dalla nuova disciplina della pena accessoria del divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione e dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il convincimento che l’inasprimento delle pene non fornisca risultati apprezzabili, che gli strumenti premiali rischino di attenuare gli effetti delle condanne, che l’allungamento della prescrizione risulti di fatto irrilevante, ha convinto il legislatore ad operare sul piano delle pene accessorie ritenute, alla fine, quelle maggiormente afflittive.

L’idea di fondo è sganciare il rapporto tra durata della condanna e durata della pena accessoria. Si prevede al riguardo che per i reati qui considerati, una condanna a pena superiore a due anni comporti l’applicazione perpetua delle riferite pene accessorie e che le condanne sotto a due anni implichino la loro operatività tra i cinque e i sette anni.

Si prevede, altresì, che in caso di riabilitazione la perdita di efficacia della pena accessoria non possa essere disposta prima di dodici anni dalla riabilitazione.

Si prevede anche che in caso di sospensione della pena il giudice possa disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie.

Si prevede ulteriormente che la richiesta di patteggiamento possa essere condizionata dalla richiesta di esenzione dalle pene accessorie, ma che il giudice possa rigettare la richiesta. Invero, con la sentenza di patteggiamento il giudice può applicare anche le pene accessorie.

Com’è facile intuire, si tratta di una simbolica rivoluzione di segno autoritario e repressivo, giustificata da sollecitazioni internazionali e da pulsioni interne legate alla ritenuta diffusività del fenomeno corruttivo, con pregiudizio del sistema democratico ed economico.

E’ scontato che dovendo configurarsi come strumento di “contrasto” e non di accertamento delle responsabilità, si faccia riferimento all’armamentario della normativa anticriminalità e antiterrorismo.

Stratificazione nelle norme, evanescenza delle fattispecie, pene spesso simboliche ancorché elevate, tempi lunghi per gli accertamenti, rischio di imputazioni non compiutamente sorrette dai dati probatori, pericolo di segnalazione di fatti illeciti del tutto presunti, rischiano di accompagnare la riforma nella verifica delle aule giudiziarie. Il processo penale è uno strumento da maneggiare con cura e la sua attivazione deve essere supportata da fatti, non da presunzioni.