Per prassi consolidata – durante i periodi di crisi di Governo e fino a quando non si ricostituisca la fisiologia del rapporto fiduciario Parlamento – Governo – si interrompe l’attività legislativa, di indirizzo e di controllo delle Camere, salve le eccezioni ricollegabili alla particolare natura ed urgenza di alcuni adempimenti.
Per quanto attiene all’attività legislativa, è possibile procedere all’esame:
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- dei disegni di legge di conversione dei decreti legge,
- dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, quando rivestano carattere di atto dovuto, in quanto la loro approvazione sia necessaria per adempiere tempestivamente ad obblighi internazionali sulla base di dichiarazioni in tal senso rese dal Governo;
- dei disegni di legge di delegazione europea e della legge europea, che rivestono carattere di atti dovuti in quanto legati all’attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
- dei disegni di legge di assestamento e rendiconto;
- di altri progetti di legge, ancorché non ascrivibili alle categorie sopra elencate, solo nel caso sussista il consenso unanime dei Gruppi parlamentari circa la loro urgenza ed ininfluenza delle relative discussioni sugli esiti della crisi ministeriale.
In Commissione, per procedere all’esame dei progetti di legge diversi da quelli dovuti e da quelli iscritti nel calendario dell’Assemblea con il consenso unanime dei Gruppi, occorre il consenso unanime dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione e l’assenso del Presidente della Camera.
Quanto all’attività di indirizzo e controllo:
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- è esclusa in via generale la possibilità, sia in Commissione sia in Assemblea, di esaminare atti di indirizzo al Governo;
- è inoltre esclusa la possibilità di dar luogo a dibattiti su comunicazioni del Governo il cui sbocco procedurale sarebbe l’approvazione di tali strumenti;
- sono invece ammissibili gli ordini del giorno in Assemblea riferiti a progetti di legge il cui esame sia consentito;
Anche lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze in Assemblea è sospeso, salvo per eccezioni limitate a casi di particolare urgenza riconosciuta dal Governo;
Analoga regola si applica allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo e di attività informative del Governo nelle Commissioni, per le cui riunioni in tal caso occorre altresì l’unanime consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e l’assenso del Presidente della Camera.
Lo svolgimento di attività conoscitive delle Commissioni è condizionato all’assenso unanime dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione e all’autorizzazione del Presidente della Camera (salvo che – ovviamente – nell’ambito dell’istruttoria legislativa su atti dovuti, nell’ambito dei quali è comunque ammessa).
È consentita l’espressione di pareri su atti del Governo e su proposte di nomina di competenza del medesimo o su schemi di atti dell’Unione europea, in quanto sottoposti ai termini stabiliti da norme di legge o del Regolamento.
E’ in ogni caso consentita la discussione di documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni e dalla Giunta delle elezioni, o la deliberazione sui conflitti di attribuzione, a prescindere dall’assenso unanime dei Gruppi. Possono conseguentemente avere luogo anche riunioni delle Giunte e dell’Ufficio di Presidenza, oltre che della Conferenza dei Capigruppo. Possono svolgersi riunioni del Parlamento in seduta comune.
Possono, in fine, avere luogo le votazioni per l’elezione di componenti di autorità indipendenti o altri organi di competenza delle Camere.