IL FEDERALISMO è un processo, non un modello rigido,un calco immutabile da imporre alla società. È un processo che trova diversi punti di equilibrio tra centro e periferia a seconda dei paesi e dei momenti storici in cui si sviluppa. Il federalismo italiano il suo punto di equilibrio non lo ha ancora trovato. Sviluppatosi non per unire in un unico stato più entità indipendenti (come nelle prime esperienze in Nord America,in Svizzera, in Germania), ma per dare maggiore spazio alle autonomie sul tronco di uno stato unitario (come, ad esempio, in Belgio, ma senza le differenze di lingua e di cultura tra fiamminghi e valloni, che hanno radicato e guidato il federalismo belga), il nostro tentativo di costruire uno stato federale ha seguito un percorso poco lineare ed organico.
Il superamento del modello regionalistico della Costituzione del 1947 è iniziato con l’ampliamento delle competenze amministrative delle autonomie territoriali mediante legge ordinaria (la legge Bassanini n. 59 del 1997) e si è affermato con la riforma dell’ intero Titolo V della Costituzione nel 2001. Si sono così rafforzate, anche troppo, le competenze legislative delle regioni, ma il disegno è rimasto incompiuto per due aspetti decisivi. Non si è data attuazione alle norme sul federalismo fiscale e non si è creata una idonea sede istituzionale di confronto per un coordinato esercizio delle funzioni legislative, statale e regionale.
Il fatto è che senza un’autonomia finanziaria e fiscale delle regioni il federalismo non esiste perché le competenze non possono essere esercitate appieno, perché non c’è autonomia nella raccolta delle risorse e, di conseguenza, non c’è responsabilità nell’impiegarle. Per altro verso, senza una camera di compensazione delle esigenze delle sue diverse componenti, il federalismo diviene rissoso e lo dimostra il numero e l’importanza dei ricorsi alla Corte costituzionale.
In attesa di risolvere la complicata equazione del federalismo fiscale e mentre si va sviluppando un tardivo, ma salutare, dibattito sui possibili costi del federalismo, si sta andando avanti con gli aspetti istituzionali: la c.d. devoluzione, cioè il rafforzamento delle competenze legislative regionali nei settori della sanità, scuola e polizia locale, e la costruzione di un Senato federale.
Proprio perché il nostro è un federalismo non di aggregazione, ma che trasforma uno stato unitario, è necessario trovare un punto di equilibrio che non lo disarticoli e non ne faccia saltare i pezzi; un punto di equilibrio che renda possibile un agire armonico dello stato e delle regioni con un flessibile adattamento e che, nel contempo, eviti duplicazioni di funzioni e di apparati burocratici.
L’esercizio delle funzioni dovrebbe esser guidato, oltre che da un riparto delle competenze legislative più bilanciato a favore dello stato, da formule costituzionali elastiche ed in grado di adattarsi a situazioni mutevoli, salvaguardando i valori dell’autonomia, ma anche, e soprattutto, quelli dell’unità.
Due questioni paiono importanti. Primo: il testo di riforma costituzionale richiama in più di un punto i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà quali parametri dell’azione di stato e regioni. Non sarebbe più lineare e sistematico, con una formula di carattere generale, da collocare all’articolo 114, dopo l’elencazione degli enti che costituiscono la Repubblica (comuni, province, città metropolitane, regioni e stato), stabilire che tutti esercitano le loro funzioni sulla base di tali principi? Secondo: gli ordinamenti federali prevedono una clausola di supremazia della legge statale, anche nelle materie di competenza regionale, a tutela di valori unitari incomprimibili. Nella riforma in discussione vi sono alcune salvaguardie, ma non c’è una chiara clausola di questo tipo. Per tutelare le competenze regionali, la sua applicazione dovrà essere ancorata a parametri oggettivi, ma è essenziale che tale clausola venga prevista per dare flessibilità nell’unità all’intero sistema.
Per quanto riguarda il Senato federale, la sua funzione prioritaria deve essere quella di mediazione tra le istanze dello stato e delle regioni nell’attività legislativa; deve essere un organo di preventiva composizione di interessi a volte differenziati al fine di evitare un contenzioso che rende incerta l’attuazione delle leggi. È con questo obiettivo che vanno rivisti composizione e poteri del Senato, che nel testo attuale appaiono squilibrati.
Se di un concreto federalismo si potrà parlare solo dopo la definizione dei suoi aspetti fiscali e finanziari, la definizione di quelli istituzionali deve rispondere a criteri che, dando l’opportunità alle regioni di sviluppare la loro azione e di farsi valere, non compromettano il valore dell’unità sancito tra i principi fondamentali della Costituzione.
Il Messaggero, 19 agosto 2004