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Il potere giudiziario ricevette nei paesi dell’Europa continentale, durante il secolo scorso, quanto all’evoluzione dei sistemi costituzionali, un’attenzione, da un lato volta a garantire maggiormente l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, dall’altro a introdurre il sindacato di costituzionalità delle leggi attraverso appositi organi costituzionali. Nei paesi di civil law questo era in effetti quanto ci si doveva attendere e la svolta avvenne soprattutto con le costituzioni del secondo dopoguerra. Con ciò tuttavia non poteva dirsi risolto il problema, posto da Dicey, circa il grado maggiore di effettività dei diritti individuali garantito dai sistemi di common law. Il tema dei diritti civili avrebbe, con gli anni ’70, assunto del resto in tutta Europa un rilievo che non aveva prima mai avuto. All’effettività dei diritti si aggiunse il tema di una loro crescente articolazione e adattamento ai profondi mutamenti organici della società. Ne è nata un forte grado di politicizzazione della tematica dei diritti, di cui i limiti interpretativi del sistema giudiziario non favorivano alcun stemperamento e concreta linea di soluzione e, specie in Italia, le tensioni si convogliarono piuttosto sul sistema legislativo e sugli strumenti costituzionali di democrazia diretta.

Ciò non toglie che anche il sistema giudiziario, incominciando dalla Corte Costituzionale, abbia allargato il raggio dei suoi interventi, prendendo questa in considerazione non solo il principio di legittimità costituzionale delle norme dettate da una determinata legge, ma più in generale il corretto modo di applicare nella sua interezza il dettato costituzionale stesso che la concerne. La supplenza giudiziaria, anche dal punto di vista interpretativo, ha preso ad operare, in presenza di una sempre minore reattività del legislativo. In Italia si sono sviluppate teorizzazioni, come quella del cosiddetto “diritto mite”, in cui i tradizionali rapporti tra legislativo e giudiziario risultano pressoché ribaltati, nell’ambito di una concezione nella quale i “principi” costituzionali forniscono un impulso a tutto il sistema, cosicché “il ‘costituzionalismo’ avvolge completamente la legislazione in una rete di vincoli giuridici costituzionali. Il ‘legalismo’, al contrario, si preoccupa dell’autonomia del legislatore e per questo esige che le pretese della giurisdizione sul legislatore siano contenute in limiti compatibili con tale autonomia. Dal punto di vista della dottrina delle fonti, per il ‘costituzionalismo’, la Costituzione è un programma positivo di valori che ha da essere ‘attuato’ dal legislatore; per il ‘legalismo’, la Costituzione è una traccia orientativa che ha da essere semplicemente ‘rispettata’ dal legislatore. I giudici, in questo secondo caso, saranno indotti a riconoscere ampi ambiti di libertà al legislatore, non pregiudicati da norme costituzionali, mentre nel primo si sentiranno autorizzati a svolgere un controllo approfondito e illimitato su tutte le scelte e in tutti i loro aspetti”.

Se ne conclude che “c’è oggi certamente una grande responsabilità dei giudici nella vita del diritto, sconosciuta negli ordinamenti dello Stato di diritto legislativo. Ma i giudici non sono i padroni del diritto nello stesso senso in cui il legislatore lo era nel secolo scorso. Essi sono più propriamente i garanti della complessità strutturale del diritto nello Stato costituzionale, cioè della necessaria, mite coesistenza di legge, diritti e giustizia. Potremmo anzi dire conclusivamente che tra Stato costituzionale e qualunque padrone del diritto c’è una radicale incompatibilità. Il diritto non è oggetto in proprietà di uno ma deve essere oggetto delle cure di tanti…”.

Siamo, in questa teorica, decisamente oltre i più elementari presupposti giuspositivistici, che sono pur sempre alla base del nostro ordinamento giuridico. Avanza comunque l’idea di un primato della giurisdizione e questo sembra essere non solo un approccio teorico, ma un processo legato a più aspetti reali dell’evoluzione dei nostri sistemi giuridici. Nel caso dell’Italia questo non può non essere anche motivo di preoccupazione. L’evoluzione è nel segno dei tempi e va incontro ad un quesito che abbiamo visto porsi già agli inizi del secolo scorso. Non può tuttavia prescindere da un altra domanda, relativa alla natura del nostro ordinamento giudiziario. Sulla riforma di quest’ultimo da tempo è aperta una discussione, approdata ora anche alla sede legislativa. E tuttavia questo tema centrale della rilevanza della funzione interpretativa del giudiziario, del connesso problema dell’effettività dei diritti, non è stato mai al centro del dibattito. Così come esso ha anche trascurato l’altro problema, quello della natura “burocratica” del nostro ordinamento giudiziario, del suo carattere corporativo ed estrinseco alla società civile, congiunta ad un basso grado di “professionalizzazione” e di conseguenza a caratteristiche del tutto insufficienti di “imparzialità”.

La nostra Costituzione ha avuto la sua evoluzione per la parte sua “materiale”, che principalmente riguarda il rapporto tra sistema politico e istituzionale. Ma non è questa la strada per ridefinire l’esecutivo e il giudiziario nei rispettivi ruoli e nei loro rapporti reciproci e con il legislativo come i tempi richiedono. Da trentanni il problema, da più parti posto, ha fatto solo ulteriori passi indietro. Per usare la formula di Zagrebelsky, il diritto “è oggetto delle cure di tanti”, ciascuno a modo suo. Sembra che non ci siano “principi” posti a fondamento di un ordine, ma un disordine che produce principi.