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Proposta di riforma per l’introduzione della forma di governo del Primo Ministro

Proposta di riforma per l’introduzione della forma di governo del Primo Ministro

Pubblichiamo la proposta di riforma costituzionale per l’introduzione della forma di governo del Primo Ministro. Di seguito, l’elenco dei primi sottoscrittori.

È possibile sostenere la proposta mandando una mail a segreteria@magna-carta.it

Sottoscrittori

Pialuisa Bianco, Giuseppe Calderisi, Natale D’Amico, Franco Debenedetti, Giuseppe de Vergottini, Mario Esposito, Maurizio Griffo, Giovanni Orsina, Angelo Panebianco, Annamaria Parente, Antonio Polito, Francesco Posteraro, Gaetano Quagliariello, Giorgio Spangher, Andrea Spiri

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Audizione dell’On. Calderisi sulla Proposta di riforma per l’introduzione della riforma di governo del Primo Ministro

Riportiamo di seguito l’intervento e l’allegato presentati in audizione presso il Senato dall’On. Giuseppe Calderisi, il 12 dicembre 2023.

La proposta di riforma

Forma di governo del Primo Ministro

Articolo 1

(Modifica dell’articolo 92 della Costituzione)

L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

         “Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

         La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge elettorale, di tipo maggioritario, che prevede altresì la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulle schede elettorali.

         Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l’elezione delle Camere, nomina Primo Ministro il candidato indicato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei parlamentari eletti.

         Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri.

         In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro in coerenza con i risultati elettorali. In caso di dimissioni non può essere nominato il Primo ministro dimissionario.”

Articolo 2

(Modifica dell’articolo 94 della Costituzione)

L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

         “Il Primo ministro deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.

         Entro dieci giorni dalla nomina il Primo Ministro presenta il suo programma al Parlamento in seduta comune che gli accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

         Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l’obbligo di dimissioni.

         Le dimissioni volontarie del Primo Ministro sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Primo Ministro può presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione.

         Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può porre una questione di fiducia sull’approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull’approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. In tutti i casi in cui il Primo Ministro pone una questione di fiducia la competenza sull’atto è trasferita al Parlamento in seduta comune. La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune. Qualora sia stata posta una questione di fiducia non è ammessa la presentazione di mozioni di sfiducia.

         La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti del Parlamento. Essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

         Il Primo Ministro può proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica che emana il conseguente decreto. Il Primo ministro, qualora il Parlamento in seduta comune gli neghi la fiducia, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni ovvero propone lo scioglimento delle Camere.”

Articolo 3

         Agli articoli 89, secondo comma, 95, primo comma, e 96 della Costituzione le parole: “Presidente del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “Primo Ministro”.  

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Nota: la proposta è formulata sulla base del testo A del relatore Salvi alla Commissione bicamerale D’Alema per quanto riguarda il modello neo-parlamentare di legittimazione diretta del Primo Ministro, con la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulle schede elettorali collegati con i candidati all’elezione delle Camere; e sulla base disegni di legge Tonini, Morando, D’Amico (n.1662) e Malan (n. 1889) della XIV legislatura, per quanto riguarda la disciplina dello scioglimento delle Camere, cioè come in Svezia.

Come sede del rapporto di fiducia si prevede il Parlamento in seduta comune, avendo ancora un sistema bicamerale paritario di cui si auspica il superamento.

La proposta è traducibile in due emendamenti al testo del disegno di legge del Governo.